In astratto, questa condotta è punibile anche in Italia, nonostante non vi sia una norma specifica e nonostante non si trovino pronunce in giurisprudenza per casi del genere.
Suppongo che una sex worker in Italia, nel grigio della sua situazione giuridica, faccia molta fatica a denunciare questo genere di comportamenti....
Comunque, l'art. 609-bis del codice penale italiano, che punisce il reato di violenza sessuale, prevede la condanna per chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali.
Inoltre la Cassazione, nella sentenza n. 21273 del 2018, sostiene che nei rapporti sessuali tra persone maggiorenni il compimento di atti sessuali deve essere sorretto da un consenso che deve sussistere al momento iniziale e deve permanere durante l'intero corso del compimento dell'atto sessuale, sicché la manifestazione del dissenso, che può essere anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà e può intervenire in itinere, esclude la liceità del compimento dell'atto sessuale.
Inoltre, sempre la Corte di Cassazione con sentenza n. 5768 del 2014, chiariva che il reato di violenza sessuale è integrato anche da colui che prosegua un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, originariamente prestato, venga poi meno a causa di un ripensamento ovvero della non condivisione delle forme o delle modalità di consumazione del rapporto.